- 12 Ottobre 2021
- Posted by: Andrea Maietti
- Categoria: Consulenza
Originariamente introdotta dall’art. 57-bis del D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/ 2017, l’agevolazione – anche grazie alle modifiche introdotte dal D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) – consiste in un credito d’imposta in misura del 50% (cinquanta percento) del valore degli investimenti pubblicitari effettuati da parte di imprese, lavoratori autonomi, professionisti ed enti non commerciali, negli anni 2021 e 2022 (a prescindere dall’ammontare di investimenti analoghi effettuati nell’anno precedente) su:
– giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
– emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i soggetti in favore dei quali vengono effettuati gli investimenti evono essere iscritti al “Registro degli Operatori di Comunicazione” (ROC) tenuto presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni oppure, per i giornali quotidiani e periodici, registrati presso il Tribunale o il ROC e dotati altresì di un Direttore Responsabile.
Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line, ecc.).
Fermo quanto precede, sono altresì esclusi dall’àmbito di applicazione della norma:
– l’acquisto di spazi, nell’àmbito della programmazione o dei palinsesti editoriali, per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
– l’acquisto di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
– le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.
La norma non pone alcun limite riguardo eventuali investimenti identici effettuati negli anni precedenti e, pertanto, possono essere agevolati anche i professionisti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2021 e/o che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2022.
Tuttavia, l’agevolazione è concessa entro un limite massimo stanziato dal Governo, nel rispetto delle norme dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato. A tale proposito, il Decreto Sostegni-bis ha stanziato 65 milioni di Euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche; a partire dall’anno 2023, la spesa autorizzata scenderà a 45 milioni di Euro annui.
Supponendo, pertanto, che il professionista interessato acquisti Euro 1000 (mille) di spese pubblicitarie agevolabili, il credito di imposta sarebbe pari ad Euro 500 (cioè, 1.000*50%). Tale credito sarà utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, a cura del professionista fiscale incaricato dagli interessati, il quale presenterà all’Agenzia delle Entrate sia la comunicazione di accesso al beneficio entro i termini stabiliti dalle norme di tempo in tempo vigenti, sia il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici.