L’accertamento analitico-induttivo

L’avviso di accertamento è il provvedimento impositivo mediante il quale l’ente impositore recupera a tassazione determinate imposte sulla base di un’istruttoria degli Uffici della Agenzia delle Entrate. La menzionata istruttoria può derivare (i) da accessi presso le sedi ove è esercitata l’attività commerciale, professionale o artigianale del contribuente, (ii) dalle c.d. "indagini a tavolino" (ad esempio, informazioni fornite dal contribuente in risposta a questionari, controlli incrociati o indagini finanziarie e (iii) da controlli automatizzati dei modelli dichiarativi che il contribuente ha trasmesso all’Agenzia.

L’accertamento analitico-induttivo, anche detto accertamento presuntivo, riguarda la contestazione dell’evasione fiscale mediante il ricorso a presunzioni qualificate, ovvero Gravi, Precise e Concordanti.

Gravità: la presunzione deve essere dotata di un grado di convincimento sufficiente al fine di far sì che il fatto ignoto sia desunto con “ragionevole certezza”.

Precisione: il fatto noto, da cui muove la presunzione, sia ben determinato, anche sotto il profilo temporale, e non dotato, quindi, di vaghezza o poco fondamento.

Concordanza: la pluralità di fatti noti, ove presenti, debbono essere convergenti ossia “puntare” sulla dimostrazione del medesimo fatto ignoto.

I riferimenti normativi che disciplinano questo tipo di accertamento sono i seguenti:

• l’art. n. 38 c. 3 DPR 600/73 relativamente alle persone fisiche, l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati in dichiarazione […] possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente (ad esempio dai dati rinvenuti in sede di controllo) anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti;

• l’art. n. 39 c. 1 lett. d) DPR 600/73, secondo cui, nel reddito d’impresa, […] l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

• l’art. n. 54 DPR 633/72, in merito all’IVA, recita […] Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell’art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

In ragione del diverso "livello di affidabilità fiscale" ai fini ISA, il contribuente può essere escluso l’accertamento analitico-induttivo (art. 9-bis del DL 50/2017).

La rettifica presuntiva del reddito non richiede particolari condizioni per la sua applicazione, al contrario dall’accertamento induttivo, detto anche “induttivo puro”, che ai fini della sua legittimità, richiede la sussistenza delle tassative condizioni previste dal secondo comma dell’art. 39 del DPR 600/73 o dall’art. 55 del DPR 633/72, tra le quali rientra, ad esempio, l’inattendibilità della contabilità.

Quindi sono in sostanza infinite le ipotesi in cui l’imponibile del contribuente può essere determinato in via presuntiva. Tra le metodologie di accertamento presuntivo più comuni rientrano il redditometro, le indagini finanziarie, il tovagliometro per le imprese di ristorazione, le percentuali di ricarico, i parametri contabili e gli studi di settore e gli accertamenti basati sull’antieconomicità delle operazioni commerciali.

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