- 24 Aprile 2020
- Posted by: Andrea Maietti
- Categoria: Consulenza
Sono sospese le cause di riduzione del capitale sociale, trasformazione e scioglimento delle società, per perdite risultanti dai bilanci chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020.
Come noto, gli articoli del Codice Civile che disciplinano perdite dell’esercizio delle società di capitali prevedono quanto segue:
- (1.) quando risulta che il capitale sociale è ridotto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’assemblea deve essere convocata senza indugio dall’organo amministrativo per assumere opportuni provvedimenti, se entro l’esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria che ne approva il bilancio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate
- (2.) nel caso in cui dette perdite, oltre a diminuire il capitale oltre il terzo, portano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, la società deve essere ricapitalizzata ad una cifra non inferiore a detto minimo; in assenza di ricapitalizzazione, o in assenza di trasformazione regressiva, si verifica la causa di scioglimento per riduzione del capitale, gli amministratori quindi non possono provvedere alla gestione imprenditoriale, ma devono limitarsi a una gestione conservativa.
L’articolo 6 del D.L. n. 23 del 2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) prevede la sospensione delle disposizioni indicate dal Codice Civile sopra richiamate per gli esercizi che si chiudono a far data dal 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore della norma) fino a 31 dicembre 2020. In particolare, sono sospesi gli obblighi – previsti dagli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del Codice Civile – di assumere gli opportuni provvedimenti e, nel caso, provvedere alla ricapitalizzazione. Inoltre, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del Codice Civile).
La norma in questione del Decreto Liquidità fa riferimento a “fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data” del 31 dicembre 2020 e, quindi, alle perdite maturate nello stesso periodo (le quali a loro volta, possono generare riduzioni del capitale sociale). Pertanto, la norma in esame non è applicabile alle perdite rilevate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (come peraltro confermato anche dalla redazione di accompagnamento al Decreto Liquidità), né a quelle risultanti dai bilanci chiusi in una qualsiasi data compresa tra il 1° gennaio 2020 e l’8 aprile 2020.
Dunque, gli effetti della norma riguarderanno principalmente i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020. Se tali bilanci riporteranno una perdita superiore ad un terzo del capitale sociale, l’assemblea convocata per la relativa approvazione non dovrà provvedere a ricapitalizzare o a ridurre il capitale sociale né sarà obbligata ad adottare i provvedimenti di scioglimento della società previsti in caso di riduzione del capitale oltre il minimo legale.
La norma in esame è volta alla tutela della continuità aziendale, istituendo uno specifico periodo di grazia entro il quale le perdite derivanti dall’emergenza epidemiologica, da un lato, sollevano la governance societaria dall’obbligo di adottare i provvedimenti (tra i quali, la liquidazione) previsti dal Codice Civile e, dall’altro lato, consentono agli amministratori di proseguire con una gestione aziendale ordinaria senza che abbiano il vincolo di una gestione conservativa, mettendo loro al riparo da eventuali azioni di responsabilità per perdite del patrimonio sociale.
Andrea Maietti