L’impugnazione della Cartella dell’Agenzia Riscossione in caso di mancata notifica dell’avviso di accertamento

Poniamo il caso in cui un contribuente abbia ricevuto una Cartella di pagamento in conseguenza di un avviso di accertamento mai notificato dall’Agenzia delle Entrate.

Egli ha la possibilità di impugnare la Cartella in forza dell’applicazione del dell’art. 19 c.3 del D.Lgs. n. 546/1992: “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo […]”.

La Cartella di pagamento può quindi essere impugnata non solo per vizi propri (per semplificare assumiamo che l’unico vizio esistente sia la mancata notifica dell’Avviso), ma anche per vizi dell’Avviso di Accertamento collegato alla Cartella, andando quindi a contestare nel merito anche la pretesa fiscale portata dall’Avviso stesso.

La più autorevole dottrina, da una interpretazione letterale dell’articolo di cui sopra, sostiene che l’impugnazione dell’Avviso di Accertamento è solo una facoltà del contribuente. Inoltre tale interpretazione è stata confermata da una sentenza della Cassazione SS. UU. n. 16412 del 2007:

l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di [1.] impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto alla successiva azione dell’Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto – [2.] o di impugnare cumulativamente quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria […]”.

Ne consegue che il contribuente in caso di omessa notificazione dell’Avviso può scegliere tra due alternative:

  • impugnare la sola Cartella di pagamento esponendo come motivo del ricorso la mancata notifica dell’Avviso;
  • impugnare congiuntamente la Cartella e l’Avviso, contestando nel merito la pretesa erariale.

Naturalmente vi sono differenti strategie di difesa adottabili da parte del contribuente:

(i) Qualora il contribuente sia certo dell’infondatezza della maggior pretesa (ad esempio in caso in cui il contribuente si sia avvalso di un Condono), si potrebbe chiedere la nullità dell’atto adducendo questioni legate al debito tributario;

(ii) Al contrario, qualora la lite sul tributo possa avere esiti incerti, affinché il ricorso abbia elevate possibilità di essere accolto, conviene contestare unicamente il vizio di notifica dell’Avviso.

La seconda soluzione è quella adottata nella maggior parte dei casi poiché sovente, al momento della impugnazione della Cartella, i termini per l’emissione di un nuovo Avviso da parte dell’Ente impositore sono scaduti. A questo proposito ricordo che a norma dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997 per atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni, la notifica deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione […].

Contattaci per verificare se vi sono i presupposti per impugnare un Avviso di accertamento o una Cartella di pagamento, o comunque in caso di una pretesa tributaria illegittima.

Andrea Maietti