- 30 Agosto 2017
- Posted by: Andrea Maietti
- Categories: Consulenza, Iva e dogana
Premessa
Con decorrenza 1° gennaio 2017, è stato introdotto per i soggetti passivi IVA l’obbligo di comunicazione trimestrale, dei dati delle fatture emesse e ricevute, bollette doganali nonché note di variazione. Da notare che tali comunicazioni dovranno riportare i documenti in via analitica. Lo spesometro annuale è stato abrogato dall’anno d’imposta 2017 ma rimane valido per il 2016, conseguentemente si dovrà procedere alla sua presentazione entro il 10 o 20 aprile 2017 a seconda che la liquidazione IVA sia mensile ovvero trimestrale (Rif. Art. 4 D.L. n. 193/2016).
Termini per la comunicazione
Le comunicazioni vanno effettuate telematicamente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Solo per l’anno d’imposta 2017 il nuovo spesometro andrà comunicato semestralmente:
– 1° semestre: entro il 28 settembre 2017 (scadenza originaria 18 settembre 2017 prorogata a seguito di apposito D.P.C.M. in attesa di pubblicazione in G.U.);
– 2° semestre: entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo (28 febbraio 2018).
(Fonti: MEF, comunicato stampa 01/09/2017; Legge 27/02/2017 n. 19)
Ambito oggettivo
Secondo la circolare n. 1/E del 7/2/2017, i dati dovranno essere inviati in forma analitica secondo le modalità contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e dovranno contenere almeno:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
Ambito soggettivo
Sono esonerati dall’adempimento in esame:
- produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6 del DPR n. 633/1972;
- minimi (DL n. 98/2011) e forfetari (L. 190/2014);
- pubbliche amministrazioni;
- soggetti nel regime forfettario di cui alla L. 398/91, solo con riferimento alle fatture passive, quindi, rimane l’obbligo per le fatture emesse.
Profili sanzionatori
L’omessa o errata trasmissione di ogni fattura, comportano una sanzione di 2 euro con un massimo di 1.000 euro. Qualora ne ricorrano i presupposti risulta possibile procedere a ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997.
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