Comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute

Premessa

Con decorrenza 1° gennaio 2017, è stato introdotto per i soggetti passivi IVA l’obbligo di comunicazione trimestrale, dei dati delle fatture emesse e ricevute, bollette doganali nonché note di variazione. Da notare che tali comunicazioni dovranno riportare i documenti in via analitica. Lo spesometro annuale è stato abrogato dall’anno d’imposta 2017 ma rimane valido per il 2016, conseguentemente si dovrà procedere alla sua presentazione entro il 10 o 20 aprile 2017 a seconda che la liquidazione IVA sia mensile ovvero trimestrale (Rif. Art. 4 D.L. n. 193/2016).

Termini per la comunicazione

Le comunicazioni vanno effettuate telematicamente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.  Solo per l’anno d’imposta 2017 il nuovo spesometro andrà comunicato semestralmente:

– 1° semestre: entro il 28 settembre 2017 (scadenza originaria 18 settembre 2017 prorogata a seguito di apposito D.P.C.M. in attesa di pubblicazione in G.U.);

– 2° semestre: entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo (28 febbraio 2018).

(Fonti: MEF, comunicato stampa 01/09/2017; Legge 27/02/2017 n. 19)

Ambito oggettivo

Secondo la circolare n. 1/E del 7/2/2017, i dati dovranno essere inviati in forma analitica secondo le modalità contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e dovranno contenere almeno:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • la data e il numero della fattura;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota applicata;
  • l’imposta;
  • la tipologia dell’operazione.

Ambito soggettivo

Sono esonerati dall’adempimento in esame:

  • produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6 del DPR n. 633/1972;
  • minimi (DL n. 98/2011) e forfetari (L. 190/2014);
  • pubbliche amministrazioni;
  • soggetti nel regime forfettario di cui alla L. 398/91, solo con riferimento alle fatture passive, quindi, rimane l’obbligo per le fatture emesse.

Profili sanzionatori

L’omessa o errata trasmissione di ogni fattura, comportano una sanzione di 2 euro con un massimo di 1.000 euro. Qualora ne ricorrano i presupposti risulta possibile procedere a ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997.



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